FAQ: le risposte alle domande più frequenti in materia di Accise

METERLAB SRL • apr 23, 2021

Energia elettrica


Quesito - Adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20kW
Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – L'art. 52, comma 2-lettera a), del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico, sia che utilizzino l'energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete. In caso di cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta è però opportuno che all'impianto sia assegnato da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza oneri a carico del titolare dell'impianto, un codice ditta allo scopo di consentire a chi assume in carico l'energia elettrica di poter indicare l'identificativo del cedente nella propria dichiarazione annuale. Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

 
Quesito - Adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20kW
Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – Gli adempimenti fiscali che l'esercente di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è tenuto ad osservare si differenziano a seconda che l'energia elettrica prodotta venga auto-consumata (anche in minima parte), oppure interamente ceduta alla rete.
In caso di energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio (compresa quella utilizzata per il funzionamento dell'impianto), in base all'art. 53 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, il soggetto esercente l'officina di produzione deve farne preventiva denuncia (N.B.: il fac-simile del modello è reperibile accedendo all'apposita sezione "Modulistica") all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall'art. 63, comma 3, del Testo Unico; il titolare dell'officina è anche tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 53.     
Nel secondo caso (assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l'energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura), il soggetto esercente l'officina di produzione, ai sensi dell'art. 53-bis del Testo Unico, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all'avvio dell'attività di produzione.
In entrambi i casi sopra esposti, dovrà essere inviata (telematicamente) la dichiarazione annuale prevista, rispettivamente, al comma 8 dell'art. 53 e al comma 3 dell'art. 53-bis del richiamato Testo Unico. Indicazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione potranno essere acquisite consultando l'apposita sezione "Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale", accessibile dal sito www.adm.gov.it.
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

 
Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica
Quali sono gli adempimenti previsti dalla disciplina delle accise per l'utilizzo di un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica?
Risposta – L'esercente l'attività di produzione di energia elettrica è tenuto all'osservanza degli adempimenti indicati all'art. 53 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche.
Qualora l'attività di produzione avvenga per mezzo di un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 1 kW, in base al comma 4 del medesimo art. 53, l'esercente l'officina di produzione dovrà presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente sull'impianto la denuncia di esercizio ed acquisire la relativa licenza (comma 7, art. 53), soggetta al pagamento di un diritto annuale da corrispondere con le modalità e nella misura indicate all'art. 63 del Testo Unico.
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio, come stabilito al comma 1, dell'art. 55 del Testo Unico, sono effettuati dal competente Ufficio, sulla base della dichiarazione annuale di consumo prevista al comma 8, dell'art. 53, dalla quale devono risultare tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta) da versare con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 56 del Testo Unico.
Per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti per la misura dell'energia utilizzata, come previsto al comma 5 dell'art. 55, l'accisa è corrisposta con il pagamento di un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio delle dogane (cosiddetta "convenzione"). La misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa.
Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico, si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico.
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

 
Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW
Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – Il comma 2-lettera d) dell'art. 52 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore ai 200 kW e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del medesimo Testo Unico.

 
Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW
Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – L'art. 53, comma 4 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che per l'esercizio di un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore ai 200 kW, deve essere presentata la denuncia di esercizio all'Ufficio dell'ADM competente sull'impianto ed acquisita la relativa licenza (comma 7 dell'art. 53), soggetta al pagamento di un diritto annuale da corrispondere con le modalità e nella misura indicate all'art. 63 del Testo Unico.
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio è effettuata dal competente Ufficio dell'Agenzia sulla base della dichiarazione annuale di consumo (comma 1 dell'art. 55), nella quale sono contenuti tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta) da versare con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 56 del Testo Unico.

Per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti per la misura dell'energia utilizzata, come previsto al comma 5 dell'art. 55, l'accisa è corrisposta con il pagamento di un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio dell'ADM (cosiddetta "convenzione"); la misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa.
Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico, si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico.
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.
Share by: