INFORMAZIONI UTILI 

Autore: METERLAB SRL 15 ott, 2022
Elenco laboratori di taratura – Aggiornamento del 3 marzo 2022
Autore: Meterlab SRL 08 nov, 2021
Autore: METERLAB SRL 16 lug, 2021
Elenco dei laboratori di taratura autorizzati ad effettuare i controlli metrologici successivi sui contatori elettrici e sui complessi di misura utilizzati ai fini fiscali QUI
Autore: Meterlab SRL 11 mag, 2021
Meterlab ha ottenuto il certificato sistema qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) come Laboratorio verifica misuratori in ambito fiscale con particolare riferimento alla verifica in impianto, e/o antecedente all’installazione, di contatori e di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva. Certificato No 210014

FAQ

Autore: METERLAB SRL 23 apr, 2021
Autore: METERLAB SRL 23 apr, 2021
Quesito - Adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20kW Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise? Risposta – L'art. 52, comma 2-lettera a), del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico, sia che utilizzino l'energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete. In caso di cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta è però opportuno che all'impianto sia assegnato da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza oneri a carico del titolare dell'impianto, un codice ditta allo scopo di consentire a chi assume in carico l'energia elettrica di poter indicare l'identificativo del cedente nella propria dichiarazione annuale. Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM. Quesito - Adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20kW Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise ? Risposta – Gli adempimenti fiscali che l'esercente di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è tenuto ad osservare si differenziano a seconda che l'energia elettrica prodotta venga auto-consumata (anche in minima parte), oppure interamente ceduta alla rete. In caso di energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio (compresa quella utilizzata per il funzionamento dell'impianto), in base all'art. 53 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, il soggetto esercente l'officina di produzione deve farne preventiva denuncia (N.B.: il fac-simile del modello è reperibile accedendo all'apposita sezione "Modulistica") all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall'art. 63, comma 3, del Testo Unico; il titolare dell'officina è anche tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 53. Nel secondo caso (assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l'energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura), il soggetto esercente l'officina di produzione, ai sensi dell'art. 53-bis del Testo Unico, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all'avvio dell'attività di produzione. In entrambi i casi sopra esposti, dovrà essere inviata (telematicamente) la dichiarazione annuale prevista, rispettivamente, al comma 8 dell'art. 53 e al comma 3 dell'art. 53-bis del richiamato Testo Unico. Indicazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione potranno essere acquisite consultando l'apposita sezione "Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale", accessibile dal sito www.adm.gov.it . Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM. Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica Quali sono gli adempimenti previsti dalla disciplina delle accise per l'utilizzo di un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica? Risposta – L'esercente l'attività di produzione di energia elettrica è tenuto all'osservanza degli adempimenti indicati all'art. 53 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche. Qualora l'attività di produzione avvenga per mezzo di un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 1 kW, in base al comma 4 del medesimo art. 53, l'esercente l'officina di produzione dovrà presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente sull'impianto la denuncia di esercizio ed acquisire la relativa licenza (comma 7, art. 53), soggetta al pagamento di un diritto annuale da corrispondere con le modalità e nella misura indicate all'art. 63 del Testo Unico. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio, come stabilito al comma 1, dell'art. 55 del Testo Unico, sono effettuati dal competente Ufficio, sulla base della dichiarazione annuale di consumo prevista al comma 8, dell'art. 53, dalla quale devono risultare tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta) da versare con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 56 del Testo Unico. Per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti per la misura dell'energia utilizzata, come previsto al comma 5 dell'art. 55, l'accisa è corrisposta con il pagamento di un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio delle dogane (cosiddetta "convenzione"). La misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa. Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico, si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico. Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM. Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise? Risposta – Il comma 2-lettera d) dell'art. 52 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore ai 200 kW e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del medesimo Testo Unico. Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise? Risposta – L'art. 53, comma 4 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che per l'esercizio di un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore ai 200 kW, deve essere presentata la denuncia di esercizio all'Ufficio dell'ADM competente sull'impianto ed acquisita la relativa licenza (comma 7 dell'art. 53), soggetta al pagamento di un diritto annuale da corrispondere con le modalità e nella misura indicate all'art. 63 del Testo Unico. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio è effettuata dal competente Ufficio dell'Agenzia sulla base della dichiarazione annuale di consumo (comma 1 dell'art. 55), nella quale sono contenuti tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta) da versare con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 56 del Testo Unico. Per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti per la misura dell'energia utilizzata, come previsto al comma 5 dell'art. 55, l'accisa è corrisposta con il pagamento di un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio dell'ADM (cosiddetta "convenzione"); la misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa. Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico, si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico. Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.
Autore: METERLAB 27 mar, 2021
Il Committente può presentare ricorso contro le decisioni assunte da METERLAB in merito all’esito dell’ispezione entro trenta ( 30 ) giorni dalla ricezione del relativo Certificato, esponendo e motivando le ragioni del ricorso stesso, con le modalità previste indicate sul sito web www.meterlab.it . METERLAB avrà cura di trattare* il ricorso secondo le proprie procedure, disponibili su richiesta. Il ricorso deve essere indirizzato a METERLAB a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organizzazione ricorrente e deve contenere la precisa indicazione del provvedimento di cui si chiede la revisione, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso ed allegando tutta la documentazione che si ritiene utile a sostegno della propria richiesta. Tutti i ricorsi ricevuti da METERLAB vengono trattati secondo una procedura interna documentata, codificati univocamente e registrati. A seguito del ricevimento di un ricorso, METERLAB risponde al Cliente per confermare la presa in carico del ricorso, oppure per segnalare che il ricorso non si riferisce ad attività per le quali METERLAB può essere ritenuto responsabile (in quanto fuori dalle proprie competenze).
Autore: METERLAB SRL 27 mar, 2021
Tutti i reclami ricevuti da METERLAB vengono trattati secondo una procedura interna documentata, codificati univocamente, registrati, e le relative azioni tracciate. A seguito del ricevimento di un reclamo, METERLAB risponde al reclamante per confermare la presa in carico del reclamo oppure per segnalare che il reclamo non si riferisce ad attività per le quali METERLAB può essere ritenuto responsabile (in quanto fuori dalle proprie competenze). Il Committente, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull’operato di METERLAB, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso con le modalità previste indicate sul sito web www.meterlab.it . METERLAB avrà cura di trattare* il reclamo secondo le proprie procedure, disponibili su richiesta.
Autore: METERLAB SRL 05 mar, 2021
Meterlab dispone di un processo documentato per il trattamento dei reclami relativi alle proprie attività, . Per reclamare in merito a qualsiasi carenza da parte Meterlab, è possibile compilare e inviare l'apposito modulo. Meterlab avrà cura di trattare ogni reclamo in modo obiettivo e tempestivo, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, e di fornire adeguate risposte ad ogni reclamante.
Autore: METERLAB SRL 05 mar, 2021
CODICE ETICO ADOTTATO DA METERLAB ORGANISMO DI ISPEZIONE Integrità, etica,e senso di responsabilità rappresentano per l’Organismo di ispezione Meterlab la base per mantenere ed accrescere la fiducia e la credibilità presso dipendenti, clienti e nei confronti di tutte le parti interessate e delle istituzioni. Il Codice Etico contiene l’indicazione dei principi fondanti delineati dall’Organismo di Ispezione Meterlab ai quali ci si deve attenere; principi che devono essere operativi, applicando tutte le metodologie di lavoro descritte nel sistema di gestione per la Qualità e nelle procedure gestionali. Su di essi di basano i metodi di lavoro che consentono al personale di esprimere al meglio competenze e professionalità nel rispetto della legge, delle norme tecniche applicabili e del principio base di imparzialità e indipendenza nelle ispezioni condotte, che governa le attività di ispezione svolte da Meterlab. 1) Imparzialità dell’Organismo di Ispezione 2) Legalità 3) Professionalità e Competenza Tecnica 4) Riservatezza 5) Attenzione al Cliente 6) Rispetto degli impegni contrattuali 7) Rispetto degli individui 8) Rispetto dell’ambiente 9) Indipendenza da pressioni di carattere economico 10) Adozione delle Tecnologie più avanzate Dichiarazione di impegno imparzialità e indipendenza La direzione dell’Organismo di Ispezione comunica e rende pubblico con la presente dichiarazione il proprio impegno e quello di Meterlab all’imparzialità e indipendenza di giudizio nelle attività di ispezione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001. Nell’esercizio della sua attività METERLAB non è soggetta a nessun tipo di condizionamento finanziario o di qualsiasi altra natura e garantisce autonomia e mancanza di conflitto di interesse nella sua partecipazione proprietaria e direzionale da qualunque soggetto fabbricante, fornitore installatore od utilizzatore di strumenti di misura che possano influenzare il proprio giudizio o i risultati della valutazione della conformità da Meterlab effettuata. Inoltre le procedure con le quali opera sono applicate in maniera non discriminatoria. La Direzione dell’organismo di ispezione si impegna a garantire i requisiti di imparzialità ed indipendenza nello svolgimento delle attività ispettive. In particolare la trasparenza, l'imparzialità, la competenza e l'affidabilità dell’operato di METERLAB sono garantiti da: imparzialità, integrità ed indipendenza del proprio criterio di giudizio da pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere che possano influenzare le decisioni del personale durante le attività di ispezione; diffusione della Dichiarazione di impegno imparzialità e indipendenza affinché sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell’Organismo di Ispezione; adozione del presente Codice Etico messo a disposizione delle parti interessate tramite il sito internet aziendale che riporta anche l’impegno all’imparzialità e indipendenza di giudizio nelle attività svolte; garantire sulla gestione della riservatezza delle informazioni ricevute, trattate ed inviate in qualsiasi forma durante lo svolgimento delle proprie attività; utilizzo di auditor di provata competenza ed integrità morale; applicazione del Codice Etico dell’Organismo di Ispezione nelle attività di ispezione; monitoraggio finalizzato alla minimizzazione del rischio di conflitto di interesse, come di ogni altro rischio analizzato, in sede di Riesame della Direzione. Il rispetto di quanto sopra permette di essere autorevolmente inseriti come Organismo di Ispezione in un contesto normativo, economico e sociale che richiede serietà e trasparenza nell’interesse del Cliente e delle parti interessate e delle Istituzioni. Tutti i rischi connessi con il mancato rispetto dei principi sopra elencati sono stati valutati nell’Analisi dei Rischi di Meterlab e periodicamente riesaminati dalla Direzione per assicurare lo svolgimento delle attività di Ispezione in base a quanto pianificato. Ogni dipendente di Meterlab è tenuto a conoscere i principi sopra elencati e di applicare le regole aziendali in modo critico e propositivo, contribuendo a segnalare ogni anomalia o area di intervento al Responsabile Tecnico e/o all’Amministratore in modo da consentire interventi incisivi, efficaci e migliorativi. Il Cliente e le parti interessate possono, laddove riscontrassero comportamenti da parte di membri di Meterlab in contrasto con il presente Codice, segnalarlo all’Organismo di Ispezione tramite reclamo. Entrata in vigore Il codice entra in vigore alla data della sottoscrizione e può essere aggiornato sulla base ai cambiamenti e alle esigenze organizzative. Ogni dipendente di Meterlab è tenuto a conoscere i principi sopra elencati e di applicare le regole aziendali in modo critico e propositivo, contribuendo a segnalare ogni anomalia o area di intervento al Responsabile Tecnico e/o all’Amministratore in modo da consentire interventi incisivi, efficaci e migliorativi. Il Cliente e le parti interessate possono, laddove riscontrassero comportamenti da parte di membri di Meterlab in contrasto con il presente Codice, segnalarlo all’Organismo di Ispezione tramite reclamo .
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